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Della natura del rapporto di lavoro del personale delle sezioni primavera

Massimo Mari

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Non v’è alcun dubbio che l’Accordo Quadro Stato Regioni del 1 agosto 2013, confermato nella sua totalità dall’Accordo in Conferenza unificata del 30 luglio 2015 anche per il biennio 2015/2016 e 2016/2017 ha fatto compiere un piccolo passettino in avanti alla natura del rapporto di lavoro del personale docente, educativo e Ata in forza nelle sezioni primavera. Ci riferiamo a quelle istituzioni impegnate nella realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni – le cd sezioni primavera – volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e contestualmente a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi educativi e scolastici, ma soprattutto per contrastare il fenomeno dell’anticipo scolastico proposto e attuato dall’asse Moratti/Gelmini. Nel nuovo Accordo Quadro del 2013 viene infatti superata la vecchia e ambigua dicitura del precedente (il personale educativo, docente e ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti”), ora sostituita con la formulazione più cogente di cui al comma 3 dell’articolo 6 che recita: “ Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico del settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera”. Un passo decisamente in avanti, anche se in questa formulazione suscita perplessità il riferimento ad una presunta “assenza di un profilo professionale unico del settore”: poco comprensibile presumendo che ci si riferisca al solo personale educativo di asilo nido e docente di scuola dell’infanzia (non a quello ata) le cui figure professionali sono pienamente presenti e definite nei CCNL pubblici ( CCNL EE.LL. e Scuola Statale) e privati ( CCNL AGIDAE, FISM, ANINSEI) del settore educativo e scolastico. Altrettanto discutibile appare il criterio di scelta del CCNL di riferimento, che rimandando al “ settore in cui è inserita la sezione primavera” rischia di legittimare l’applicazione di CCNL spuri, quale ad esempio quello delle cooperative sociali, che come è noto non prevede la specifica figura dell’educatrice di asilo nido e del docente dell’infanzia.

In ogni caso è decisamente positivo che si affermi in maniera incontrovertibile, e senza dover procedere a “deduzioni giuridiche” come nel passato, che il rapporto di lavoro del personale coinvolto è di natura subordinata, in quanto si stabilisce l’applicazione ad esso dei CCNL di categoria. Tanto più efficace dovrebbe risultare questa norma alla luce di quanto contenuto nel D.Lgs 81/2015. Quest’ultimo, parte integrante delle norme in materia di mercato del lavoro contenute nel Jobs Act, prevede infatti che la forma comune del rapporto di lavoro è il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato salvo quanto previsto sui contratti a termine. Quindi poiché vanno considerate illegittime dal 1° gennaio 2016 tutte le prestazioni lavorative parasubordinate e/o autonome svolte con le modalità dell’eterodirezione, anche per il personale delle sezioni primavera non dovrebbe più essere ritenuto legittimo l’utilizzo di contratti atipici. Ma il condizionale è d’obbligo, anche considerato che il più recente monitoraggio effettuato dal MIUR non riporta alcuna indagine sulla situazione contrattuale ed i rapporti di lavoro del personale. Basta invece compiere una breve verifica “a campione” per intravedere il permanere di una situazione preoccupante, che sembrerebbe mostrare come quanto espresso dal CNPI nell’adunanza dell’11 novembre 2011, le nuove disposizioni legislative, i vincoli posti dall’Accordo Quadro del 2013 e del 2015, tendano ad essere più o meno volutamente disattesi o ignorati negli accordi territoriali. Si veda infatti a titolo esemplificativo alcune Intese regionali quali quelle sottoscritte successivamente in Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, Campania – che continuano ad utilizzare la vecchia dicitura “ il personale educativo, docente e ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti” che tante situazioni improprie aveva di fatto consentito e che perseverano nell’ignorare le parti sociali nella loro definizione. Non possiamo certo meravigliarci –come inevitabile ricaduta – se diverse istituzioni anche pubbliche continuino, nonostante tutto, ad attivare e veder finanziate sezioni primavera utilizzando in maniera decisamente illegittima rapporti di lavoro parasubordinato e irregolare con notevole pregiudizio dei diritti delle persone che lavorano in questo specifico segmento educativo. Un abuso duro a morire! Per contrastare una simile inerzia e per sviluppare in maniera efficace e coerente l’esperienza delle sezioni primavera nella logica dello zero-sei, diventa pertanto indispensabile che tutti gli attori, comprese le parti sociali, vengano pienamente coinvolti a partire dal rilancio di quanto previsto negli accordi del 2007 Memorandum compreso.

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